Articolo 1. Denominazione, sede e durata
1.1 E’ costituita un’associazione denominata “Associazione Villa Favard – Tra i laureati in Economia dell’UniversitĂ degli Studi di Firenze”, la quale per brevitĂ potrĂ essere chiamata semplicemente ”Associazione Villa Favard” e potrĂ usare anche l’acronimo “AVF”. La denominazione trae origine dal nome della Villa Favard dove ha avuto la sede storica la FacoltĂ Â di Economia dell’UniversitĂ di Firenze.
1.2 L’associazione ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica a livello statale con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1967 n. 673, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 1967 n. 201 e risulta iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Firenze.
1.3 La sede è fissata in Firenze, Via delle Pandette 32 e l’indirizzo, nell’ambito della stesso Comune, potrà ssere trasferito con delibera del consiglio di amministrazione. L’organo amministrativo potrà istituire e sopprimere in Italia e all’estero, succursali, rappresentanze, uffici, recapiti e sezioni territoriali.
1.4 La durata è a tempo indeterminato.
Articolo 2. FinalitĂ e attivitĂ istituzionali
2.1 L’associazione si prefigge il perseguimento delle seguenti finalitĂ :Â
- mantenere i rapporti di amicizia e di solidarietĂ iniziatisi nei corsi di studio della Scuola di Economia e Management dell’’UniversitĂ degli Studi di Firenze, giĂ FacoltĂ di Economia e Commercio, giĂ Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, mantenendo saldi i vincoli con la FacoltĂ e la Scuola;
- promuovere, favorire, sostenere e diffondere la cultura, la ricerca, la formazione nei diversi settori dell’economia e delle scienze sociali
- promuovere la diffusione e l’internazionalizzazione delle attivitĂ di coloro che hanno ottenuto titoli di studio in materie economiche, economico aziendali o statistiche presso l’UniversitĂ di Firenze
- fornire aiuto e sostegno agli studenti e ai neo-laureati ottenuto titoli di studio in materie economiche, economico aziendali o statistiche presso l’Università di Firenze nella pianificazione della propria carriera professionale
- creare un collegamento tra gli studenti ed il mondo professionale ed accademico post-laurea, nel continuo sforzo di promuovere l’evoluzione e l’innovazione nell’ambito della formazione universitaria, delle attivitĂ professionali e del mercato del lavoro in genere.
 2.2 Per realizzare le suddette finalitĂ Â l’associazione potrĂ :Â
- organizzare incontri fra i soci a scopi culturali, ricreativi o rivolti a celebrare eventi significativi della vita sociale o dei soci;
- istituire premi per i migliori laureati della Scuola di Economia e Management in collaborazione con la Scuola stessa;
- promuovere incontri fra soci e studenti della predetta Scuola al fine di orientare e agevolare l’ingresso degli studenti nel mercato del lavoro, una volta compiuto il loro iter studiorum;
- nell’ambito delle attività sub a), b) e c), coinvolgere personalità accademiche ovvero rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale o istituzionale di rilievo, anche non soci, la cui attività  e contributi nelle aree di rispettiva competenza siano di interesse rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri;
- iscriversi presso l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- conseguire l’accreditamento quale agenzia formativa, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale;
- richiedere ogni autorizzazione amministrativa necessaria ai fini della più compiuta realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- svolgere ogni altra attivitĂ direttamente connessa o strumentale rispetto agli scopi istituzionali.
2.3 L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Pertanto, è vietata la distribuzione tra gli associati di utili, riserve, fondi e capitali, salvo che non sia ammessa dalla legge.
Articolo 3. Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito:Â
- dal fondo di dotazione ammontante a Euro 50.000,00 (cinquantamila) da iscrivere nel bilancio annuale di esercizio;
- dai beni mobili e immobili appartenenti all’associazione;
- dalle risorse finanziarie disponibili;
- da eventuali donazioni, erogazioni liberali, eredità e lasciti testamentari;
- dalle riserve e avanzi di gestione.
Le entrate sono costituite:Â
- dalle quote associative annuali;
- dal reddito derivante dalle attività  patrimoniali;
- dai contributi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti e altre iniziative di interesse per le finalità istituzionali dell’associazione;
- dal ricavato di pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate;
- dai proventi derivanti dall’esercizio di attività  istituzionali ovvero di altre attività  consentite dallo Statuto
Articolo 4. Soci e loro ammissione
- soci ordinari,
- soci sostenitori,
- soci docenti,
- soci benemeriti.
4.2 Appartengono alla categoria dei soci ordinari tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, master, dottorato, ecc.) in materie economiche, economico aziendali o statistiche presso l’Università di Firenze
4.3 Sono soci sostenitori coloro che, avendo i requisiti per essere soci ordinari, versano o si impegnano a versare una quota associativa annua non inferiore a 2 volte l’importo della quota associativa ordinaria così come stabilita dall’Assemblea dei Soci.
4.4. Rivestono la qualifica di soci docenti quei docenti o ricercatori che, non essendosi laureati presso la Scuola di Economia e Management (o la precedente Facoltà di Economia) dell’Università di Firenze, hanno insegnato presso detta Scuola per almeno tre anni consecutivi.
4.5 Vengono riconosciuti come soci benemeriti quei soggetti che hanno acquisito particolari benemerenze di carattere economico o culturale nei confronti dell’associazione.
4.6 L’adesione all’associazione dei soci ordinari, sostenitori e docenti è libera e volontaria e il rapporto associativo ha durata indeterminata.
4.7 L’associazione, per lo svolgimento della sue attività , può avvalersi prevalentemente dell’opera e delle prestazioni fornite gratuitamente dai soci.
4.8 Chi intende essere ammesso all’associazione deve presentare domanda scritta, indicando i requisiti di cui è in possesso e la categoria alla quale intende essere assegnato. Il consiglio di amministrazione decide sull’ammissione e sulla categoria alla quale i soci vengono assegnati.
4.9 Il rapporto associativo è uniforme per tutti i soci.
4.10 La qualifica di socio e la categoria di appartenenza risulta dal libro dei soci tenuto e aggiornato a cura del segretario dell’associazione.
4.11 Il consiglio di amministrazione può nominare soci onorari scelti tra persone che si siano particolarmente distinte in Italia e all’estero negli studi economici o nel mondo accademico e
imprenditoriale. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea ma possono partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’associazione.
Articolo 5. Diritti e doveri dei soci
5.1 I soci di qualunque categoria hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e/o da appositi regolamenti interni emanati dal consiglio di amministrazione. I soci esercitano i diritti elettorali attivi e passivi e possono intervenire alle manifestazioni culturali promosse dall’associazione.Â
5.2 I soci, ad eccezione di quelli onorari e benemeriti, hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio di amministrazione per ognuna delle categorie di soci.Â
Nell’ambito della vita associativa tutti i soci devono operare nell’interesse dell’associazione e osservare le decisioni degli organi sociali e le norme regolamentari.
Articolo 6. Perdita della qualitĂ di socio
6.1 La qualitĂ di socio ordinario, sostenitore e docente, si perde per morte, recesso, morositĂ ed esclusione. La perdita viene accertata e dichiarata dal consiglio di amministrazione.
6.2 Il diritto di recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata all’associazione con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio in corso.
6.3 L’esclusione viene deliberata dal consiglio di amministrazione quando un socio con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale all’associazione, oppure quando abbia violato in maniera reiterata – a insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione – le norme statutarie e regolamentari; il giudizio di esclusione deve essere motivato e il socio escluso ha diritto a chiedere che l’annullamento della relativa delibera sia discusso durante l’Assemblea dei soci.
6.4 Si considerano morosi quei soci che non hanno provveduto a versare la quota dovuta entro l’anno al quale la quota si riferisce.Â
6.4.1 Nel caso di soci che senza giustificato motivo risultino morosi da oltre 5 esercizi sociali il Consiglio di Amministrazione può all’unanimitĂ dei presenti deliberare la perdita della qualitĂ di socio, delibera da comunicarsi all’interessato a mezzo Raccomandata A.R. (o altro equivalente). In caso di adempimento nei successivi 90 gg, il socio viene riammesso di diritto senza che sia necessaria alcuna delibera in merito.Â
6.4.2 Almeno una volta l’anno il consiglio di amministrazione sottopone all’assemblea dei soci il resoconto dei soci decaduti per morositĂ : detto resoconto viene fornito in modo tale da salvaguardare la privacy e la dignitĂ dei soci decaduti, salva ogni altra previsione di legge.Â
6.5 I soci benemeriti e quelli onorari perdono la qualifica solo in caso di morte o di dimissioni.Â
6.6 In tutti i casi in cui venga a cessare il rapporto associativo, il socio non ha diritto ad alcuna liquidazione, rimborso o indennizzo.Â
6.7 La partecipazione dei soci all’associazione non è trasmissibile per successione a causa di morte, non è rimborsabile o rivalutabile.
Articolo 7. Organi dell’Associazione
7.1 Sono organi dell’Associazione:
– a) l’Assemblea dei Soci;
– b) il Consiglio di Amministrazione;
– c) il Presidente, i due Vice Presidenti;
– d) il Segretario e il Tesoriere;
– e) il Collegio dei Revisori od il Revisore Unico;
Articolo 8. L’Assemblea dei Soci
8.1 L’assemblea dei soci costituisce l’organo sovrano dell’associazione.
8.2 L’assemblea è ordinaria oppure straordinaria.
8.3 L’assemblea ordinaria, il cui funzionamento – unitamente all’esercizio del voto può avvenire per corrispondenza o in modalità elettronica – deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 giugno per deliberare sulle seguenti materie:
- approvazione del bilancio annuale d’esercizio;
- procedure per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
- istituzione di premi e borse di studio;
- definizione delle direttive programmatiche e degli indirizzi generali;
- approvazione di progetti pluriennali;
determinazione per ciascuna categoria di soci della misura della quota associativa annuale;
- approvazione di ogni altro atto rimesso alla decisione assembleare da parte del consiglio di amministrazione.
8.4 L’assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’associazione, alla devoluzione del patrimonio.
8.5 La convocazione delle assemblee è fatta dal consiglio di amministrazione mediante avviso da trasmettere a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso può essere trasmesso anche per fax o posta elettronica e deve contenere: gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.
L’assemblea dev’essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei soci iscritti aventi diritto di voto.
8.6 Hanno diritto d’intervenire all’assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci ordinari, docenti e sostenitori, purché iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa.
8.7 Il socio impossibilitato ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, da conservare negli atti dell’associazione. Lo stesso delegato non può rappresentare più di dieci soci.
8.8 Ogni socio ha diritto a un voto. Normalmente le votazioni avvengono in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è ammesso il voto segreto oppure il voto di lista.
8.9 Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da uno dei vice-presidenti. In mancanza di entrambi la presidenza è affidata alla persona designata dagli intervenuti.
8.10 Il presidente è assistito dal segretario dell’associazione e in caso di sua assenza o impedimento da persona, anche estranea all’associazione, all’uopo designata dal presidente. Il segretario cura la redazione dei verbali che saranno da lui sottoscritti insieme al presidente. Nel caso in cui
l’assemblea si tenga in sede straordinaria, il verbale dev’essere redatto in forma pubblica da un notaio.
Articolo 9. Maggioranze assembleari
9.1 L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno la metà dei soci iscritti e aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è costituita validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere
dell’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal calcolo gli astenuti.
9.2 L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno due terzi dei soci iscritti aventi diritto di voto (ovvero iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa), mentre in seconda convocazione è richiesto l’intervento di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto (ovvero iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa). Le delibere dell’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal calcolo degli astenuti.
9.3 Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, necessita il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti aventi diritto di voto.
9.4. Le delibere assembleari regolarmente adottate vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Articolo 10. Il Consiglio di Amministrazione
10.1 L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione formato:
- da quindici consiglieri di nomina assembleare
- dai coordinatori delle sezioni territoriali regolarmente costituite;
10.2 Tutti i consiglieri devono essere soci dell’associazione.
10.3 I consiglieri di nomina assembleare restano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili. Cessano con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. Gli altri consiglieri invece restano in carica fino a quando rappresentano le sezioni territoriali. Il Direttore della Scuola di Economia e Management cessa da consigliere quando non ricopre più la propria carica universitaria.
10.4 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Normalmente il consiglio di amministrazione si riunisce almeno 3 volte l’anno.
10.5 La convocazione è fatta mediante avviso inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale
termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità di convocazione, le riunioni del consiglio sono valide quando sono presenti tutti i consiglieri in carica. Alle riunioni consiliari possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto anche singoli soci, o non soci, quando questo sia ritenuto necessario o opportuno avuto riguardo alle materie oggetto di discussione
10.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento da uno dei vice presidenti. In assenza di entrambi è presieduto dal consigliere più anziano di età . Svolge le funzioni di segretario del consiglio il segretario dell’associazione, il quale cura la redazione dei verbali sottoscrivendoli insieme al presidente.
10.7 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di paritĂ di voto prevale il voto del presidente, salvo che questi non preferisca addivenire ad una nuova votazione.
10.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal presidente e sia a essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, manifestando in forma palese il proprio voto. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente insieme al segretario, i quali nel redigere il verbale faranno menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri collegati in video o teleconferenza.
10.9 In seno al consiglio di amministrazione può essere nominato un comitato esecutivo formato dal presidente, copresidente, segretario, tesoriere e fino ad un massimo di tre consiglieri secondo quanto stabilirà il consiglio all’atto della nomina. Il consiglio può delegare al comitato tutti o parte dei poteri rientranti nella gestione ordinaria e corrente dell’associazione. Il consiglio può altresì attribuire al presidente o a singoli consiglieri determinati poteri per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
10.10 Il comitato funziona osservando le norme, in quanto compatibili, previste per il consiglio di amministrazione comprese quelle riguardanti il sistema di video o teleconferenza.
10.11 Qualora un consigliere nel corso del suo mandato venga a cessare dalla carica, il consiglio potrĂ procedere alla nomina di un sostituto mediante cooptazione. Se viene a cessare un consigliere di diritto, il consiglio sarĂ integrato dal nuovo consigliere designato dallo stesso organo cui compete la nomina. Comunque il nuovo consigliere nominato per cooptazione resterĂ in carica fino alla prima assemblea successiva chiamata a confermare la nomina.
10.12 Nel caso che venga a cessare la maggioranza dei consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio dal collegio dei revisori l’assemblea dei soci per nominare l’intero nuovo consiglio.
Articolo 11. Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione
11.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ritenuti per il perseguimento degli scopi istituzionali, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato alla competenza dell’assemblea.
Il consiglio di amministrazione svolge in particolare le seguenti mansioni:
a. delibera sulle questioni riguardanti le attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità , secondo le direttive impartite dall’assemblea;
b. delibera le nomine delle persone alle quali vengono attribuite determinati incarichi;
c. delibera sui progetti di bilancio da sottoporre all’assemblea;
d. delibera in merito alle operazioni e agli atti di rilevante valore patrimoniale ed economico;
e. procede all’inizio di ogni esercizio sociale alla revisione e all’aggiornamento del libro dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l’eventuale sopravvenienza di cause di cessazione, prendendo gli opportuni provvedimenti;
f. delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
g. delibera l’esclusione dei soci;
h. delibera sull’istituzione di sezioni territoriali e sulla loro cessazione;
i. delibera sulla partecipazione dell’associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità analoghe, affini o complementari a quelle istituzionali, nominando tra i soci le persone delegate a rappresentare l’associazione negli organi dei predetti enti e istituzioni;
l. delibera su convenzioni ed accordi da porre in atto con altri soggetti, associazioni, società , enti, ecc., nell’interesse dei soci e al fine del perseguimento delle finalità istituzionali;
m. decide in merito alla costituzione del comitato esecutivo e sui poteri da attribuire allo stesso comitato oppure al presidente e singoli consiglieri;
n. delibera su tutto quanto necessario all’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza dell’assemblea o degli altri organi sociali.
Articolo 12. Il Presidente
12.1 Il presidente dell’associazione viene eletto tra i consiglieri di nomina assembleare. L’elezione compete allo stesso consiglio, a meno che non vi abbia provveduto direttamente l’assemblea dei soci in occasione della nomina dell’organo amministrativo.
Il presidente resta in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile. Qualora il presidente venga a cessare prima della scadenza del suo mandato, la sua sostituzione compete all’assemblea dei soci ovvero al consiglio di amministrazione.
12.2 Il presidente presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo. Sovrintende al buon andamento generale della gestione dell’associazione, coordinando l’attività dei diversi organi sociali. Provvede a dare esecuzione alle delibere dell’assemblea, del
consiglio di amministrazione e del comitato Esecutivo, avvalendosi anche dell’opera del segretario.
12.3. Il presidente è investito della rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può conferire procure speciali, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, anche a favore di estranei all’associazione.
12.4. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il presidente può assumere i provvedimenti considerati indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’associazione, sottoponendo poi le decisioni prese alla ratifica del consiglio di amministrazione nel più breve tempo possibile.
12.5. L’assemblea in sede ordinaria può nominare presidente onorario chi ha già ricoperto la carica di presidente effettivo dell’associazione.
Articolo 13. I Vicepresidenti
13.1 Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione provvede ad eleggere tra i consiglieri di nomina assembleare due vice presidenti, a meno che la nomina non sia stata fatta direttamente dall’assemblea ordinaria al momento dell’elezione dell’organo amministrativo.
Articolo 14. Il Segretario
14.1 Il segretario dell’associazione viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri di nomina assembleare su proposta del presidente. Il segretario resta in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
14.2 Il segretario coadiuva ed assiste il presidente nello svolgimento di tutte le sue funzioni e provvede a svolgere tutte le mansioni di carattere esecutivo secondo le direttive date dal Presidente.
14.3 Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari, consiliari e del comitato esecutivo ed inoltre provvede alla tenuta dei relativi libri.
Articolo 15. Il Tesoriere
15.1 Il tesoriere dell’associazione viene nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e viene scelto nell’ambito dei consiglieri di nomina assembleare. Esso dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
15.2 Il tesoriere collabora con il presidente specie in ordine alla tenuta dei libri contabili, alla gestione delle risorse finanziarie, alla redazione dei progetti di bilancio e dei rendiconti finanziari da sottoporre all’approvazione dei competenti organi sociali.
Articolo 16. Il Collegio dei Revisori
16.1 Il controllo amministrativo e contabile sulla gestione dell’associazione è affidato al collegio dei revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in campo giuridico, amministrativo, finanziario, contabile ed economico. Almeno uno dei revisori dev’essere iscritto all’Albo dei Revisori tenuto dal Ministero di Giustizia.
Nella misura in cui sia previsto e consentito dalla legge, l’assemblea alla quale spetterebbe la nomina del collegio può optare per la nomina di un Revisore Unico. In questo caso le norme del presente statuto restano invariate per quanto compatibili, altrimenti si dovrà fare riferimento alla disciplina di legge prevista.
16.2 Il collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il presidente a meno che non sia stato già nominato dall’assemblea all’atto della nomina dell’intero collegio.
16.3. Il collegio dei revisori od il revisore unico qualora si sia optato per questa forma:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
– verifica il bilancio annuale di esercizio redigendo apposita relazione;
– controlla periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’associazione;
16.4 I revisori dei conti restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
16.5 Ai revisori dei conti spetta solo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.
16.6 Il collegio dei revisori dev’essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione chiamate ad approvare il bilancio di esercizio, nonché altre operazioni rilevanti sul piano finanziario e contabile.
Articolo 17. Rendiconto Annuale - Avanzi di gestione
17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Il consiglio di amministrazione dev’essere convocato entro il 31 marzo di ogni anno per approvare il progetto rendiconto annuale da sottoporre alla verifica del collegio dei revisori e all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Il termine può essere derogato in ragione di particolari e comprovati eventi che abbiano inciso sulla gestione dell’esercizio in cui dovrebbe essere approvato il rendiconto annuale.
17.3 Presso la sede dell’associazione sarà depositato nei 15 giorni precedenti l’assemblea ordinaria il progetto di rendiconto annuale, affinchè i soci possano prenderne visione e conoscenza.
17.4 Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attivitĂ istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
Articolo 18. Sezioni territoriali
18.1 I soci dell’associazione che risiedono o hanno interessi di lavoro nell’ambito di uno o più comuni limitrofi o di una provincia, possono chiedere al consiglio di amministrazione di istituire una sezione territoriale per svolgere, compatibilmente alle finalità istituzionali, determinate attività in un ambito territoriale più ristretto.
18.2 Nel caso di approvazione da parte del consiglio di amministrazione, i soci promotori dovranno individuare gli associati che partecipano alla sezione territoriale, tenendo conto che ogni socio non può far parte di più di una sezione.
18.3 I soci partecipanti alle sezioni territoriali dovranno periodicamente riunirsi per eleggere, a maggioranza semplice dei votanti, fino a due (previo assenso del consiglio di amministrazione) rappresentanti della sezione chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell’associazione quali membri di diritto.
18.4 Alle attività promosse e organizzate dalle singole sezioni territoriali possono partecipare tutti i soci dell’associazione.
Articolo 19 Scioglimento e liquidazione
19.1 L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
Articolo 20. Devoluzione del patrimonio
20.1 Nel caso di estinzione dell’associazione per qualsiasi causa il suo patrimonio residuato al termine della liquidazione sarà devoluto a favore della Scuola di Economia e Management dell’Università di Firenze oppure per fini di pubblica utilità , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21. GratuitĂ delle cariche
21.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio. Così pure sono gratuiti tutti gli incarichi affidati ai singoli membri degli organi associativi.
Articolo 22. Rinvio
22.1 Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le associazioni riconosciute.